IL CONTRASSEGNO
La Legge n. 248/2000, "Nuove norme di tutela del diritto d’autore", che integra le norme preesistenti ( Legge sul diritto d'autore, n. 633/1941), stabilisce che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro (art. 181 bis, legge n. 633/1941) deve essere apposto un contrassegno.
Il compito di applicare il contrassegno, cioè di "vidimare" i supporti è affidato dalla stessa legge alla SIAE.
CHE COS'É IL CONTRASSEGNO E QUAL'É LA SUA FUNZIONE
Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’ordine che del consumatore, che può così distinguere il prodotto legittimo da quello pirata, e permette di individuare chi lo produce o commercializza.
COM'É FATTO E DOVE SI PUÓ OTTENERE
Nel corso degli anni la SIAE ha costantemente aggiornato le tecniche per contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno, indicato più comunemente come "bollino SIAE". Il bollino, che viene attualmente rilasciato da tutte le Sedi regionali SIAE (esclusa Venezia) e dalle Filiali di Venezia-Mestre, Catania e Bolzano, presenta oggi queste caratteristiche:
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contiene molteplici informazioni che consentono di conoscere: a) il titolo dell’opera; b) il nome del produttore; c) il tipo di supporto (CD, CD-ROM, cassetta audio o video, ecc.); d) il tipo di commercializzazione consentita; e) la numerazione generale progressiva; f) la numerazione progressiva relativa a quell’opera.
Il contrassegno della SIAE viene applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto.
COSTI (riferito al solo bollino, esclusi diritti d'autore)
L'importo da corrispondere per ogni singolo contrassegno è di 0,0310 euro. Tale importo è ridotto a 0,0181 euro per i bollini da apporre su supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato (D.P.C.M. 21 dicembre 2001).
L'attività di vidimazione, in quanto riferibile alla tutela e protezione delle opere dell'ingegno, non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del DPR n. 663/1972.
SANZIONI
Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge n. 633/1941, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, oppure produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire (art.171 ter, lett.d, legge n. 633/1941).
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, legge n. 633/1941).
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies della legge n. 633/1941, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter della stessa legge, oppure distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e la multa a trenta milioni di lire se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, legge n. 633/1941).
ECCEZIONI
In alcuni casi (indicati al comma 3 dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941), fermo restando l’assolvimento degli eventuali obblighi relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi, l’apposizione del contrassegno può essere sostituita da apposita dichiarazione identificativa, secondo la previsione dell’art. 6 del DPCM 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal DPCM 25 ottobre 2002, n. 296.
Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime.
LA DICHIARAZIONE IDENTIFICATIVA SOSTITUTIVA DEL CONTRASSEGNO
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autocertifica l’autenticità dei supporti, la loro conformità alla casistica elencata al comma 3 dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941 ed attesta l’assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d’autore ed i diritti connessi nel caso che i programmi contengano opere tutelate o loro brani o parti
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deve riportare le informazioni relative al titolo del prodotto, i dati anagrafici del dichiarante, il codice identificativo del prodotto (se disponibile), nonché l’indicazione del soggetto e luogo presso i quali il dichiarante si impegna a custodire un esemplare di ciascun prodotto dichiarato per i tre anni successivi al periodo di commercializzazione.
La SIAE può richiedere per eventuali controlli sia i supporti custoditi che informazioni e documenti riferiti agli elementi indicati nella dichiarazione.
Sono invece escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941 (e quindi non soggette né all’obbligo di vidimazione né alla presentazione della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno) per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche, le seguenti categorie di supporti, tassativamente elencate all’art. 5.3 del DPCM 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal DPCM 25 ottobre 2002 n. 296:
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accessoriamente distribuiti nell’ambito della vendita di contratti di licenza d’uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;
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distribuiti gratuitamente con il suo consenso del titolare dei diritti;
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distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell’utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata (back-up);
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distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all’aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;
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destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
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inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
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inclusi in apparati di analisi biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
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destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
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aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all’utente finale insieme ad esso.
Non sono infine soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 7 dello stesso DPCM 11 luglio 2001 N. 338 i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
PRODUCTION MUSIC LIBRARIES (cataloghi di musiche di sonorizzazione)
L'uso di composizioni come commento musicale in supporti audiovisivi e multimediali comporta per il produttore la necessità di munirsi di molteplici autorizzazioni e licenze da richiedere a soggetti diversi: alla Siae per la riproduzione di composizioni protette, all'editore musicale per la sincronizzazone (abbinamento delle composizioni alle immagini), al produttore discografico per l'eventuale uso di registrazioni preesistenti delle composizioni.
Si tratta spesso di una procedura complessa e lungo. Occorre infatti contattare più aventi diritto per ottenere l'autorizzazione prevista e negoziare di volta in volta i compensi e le modalità di utilizzazione. Inoltre, in alcuni casi (brani famosi eseguiti da artisti stranieri), l'esito è incerto, in quanto rientra nella facoltà degli editori musicali e dei produttori discografici di negare licenze ed autorizzazione per determinati usi.
La procedura è inceve estremamente semplice se il produtore del supporto audiovisivo e multimediale fà ricorso alla production music. La production music è infatti musica appositamente creata per il commento di immagini sia fisse che in movimentoriprodotte su supporti audiovisivi e multimediali (VHS; DVD; CD-ROM; ecc.) destinati alla distribuzione al pubblico per l'uso privato, sia per l'uso aziendale, promozionale e istituzionale.
Sono da tempo disponibili numerose production music libraries (cataloghi di musiche di sonorizzazione) gestite da editori musicali. L'accesso a queste musiche da parte dei produttori di supporti audiovisivi e multimediali è particolramente facile in quanto i brani musicali sono registrati e catalogati in generi e stili musicali in funzione dell'immagine che devono accompagnare, e sono forniti a tariffe predeterminate, consentendo pertanto una tempestiva predisposizione dei budget.
Per la consultazione di cataloghi production music è possibile richiedere informazioni alla nostra azienda.
Per maggiori chiarimenti consultare il sito www.siae.it, oppure contattare telefonicamente un nostro operatore ai numeri in calce alla pagina.
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